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Misure a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici dal 1 maggio 2023

L’ARERA ha pubblicato la delibera 267/2023/R/com, che fa seguito a quanto previsto dal DL Alluvioni (decreto-legge 61/23), in cui sono state previste le seguenti misure:

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

  • Sono sospesi i termini di pagamento per le utenze e forniture site nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, ivi incluse le utenze e le forniture site nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2023 nei territori della Provincia di Pesaro Urbino e della Città metropolitana di Firenze, come individuati nell’allegato 1 al decreto-legge;
  • La durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi alle forniture di energia elettrica e gas site nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23 dovrà essere pari a 4 mesi a decorrere dal 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023 e riguarda tutte le fatture comprese quelle afferenti gli interventi di attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, inclusi i contributi di allacciamento;
  • È facoltà del venditore sospendere anche la fatturazione nel periodo suddetto nei confronti dei beneficiari dei termini di sospensione;
  • Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo 1 maggio – 31 agosto 2023 la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1 maggio 2023

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. RATEIZZAZIONE

  • Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, nel caso di importi almeno pari a 50 euro, dovranno essere rateizzati su un periodo minimo pari a 12 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali;
  • La periodicità di rateizzazione dovrà essere pari a quella di fatturazione ma, su richiesta dell’utente, potrà essere prevista una frequenza maggiore;
  • Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento e comunque entro due mesi dal termine della sospensione, il venditore comunicherà al cliente le seguenti informazioni: gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione; il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale; la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte.

2. MOROSITA’

Nel caso di morosità sorte prima del 1 maggio 2023 il venditore provvederà nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal TIMOE e dal TIMG, in caso di inadempimento del cliente finale, e invierà al cliente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere alla richiesta di sospensione per morosità al distributore.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L’Autorità – con Delibera 390/2023/R/COM – ha disposto fino al 31 ottobre 2023 la proroga delle agevolazioni riferite alla sospensione dei termini di pagamento a favore dei soli clienti titolari di forniture inerenti immobili che siano risultatati compromessi nella loro integrità funzionale a causa degli eventi alluvionali.

Al fine di beneficare di tale proroga sarà necessario inviare, entro il 31 agosto 2023 o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, con la quale si comunica che l’abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, corredata di documento di identità e inviata tramite e-mail alla casella di posta servizioclienti@metenergiaitalia.it inserendo nell’oggetto “Proroga della sospensione dei termini di pagamento – DL Alluvioni” Se desidera ulteriori informazioni o chiarimenti, la invitiamo a contattare il Servizio Clienti ai numeri indicati nella sezione in calce.

Elenco comuni alluvionati

Decreto legge 1 Giugno 2023 n.61

Delibera Arera 390-23

Delibera Arera 267-23

Delibera Arera 216-23

Agevolazioni fiscali per eventi sismici in centro Italia e a Ischia

Con le delibere 810/2016/R/com e s.m.i., 252/2017/R/com e s.m.i., 429/2020/R/com e s.m.i., 111/2021/R/com e s.m.i., 503/2021/R/com e s.m.i., 34/2022/R/com e la più recente Delibera ARERA n. 11/2024/R/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha intrapreso azioni a supporto dei clienti finali residenti nelle zone colpite da eventi sismici.

Tra le principali misure adottate si segnalano:

  • sospensione dei termini di pagamento delle fatture;
  • sospensione dell’applicazione dei corrispettivi CMOR;
  • possibilità di accesso o rinnovo del bonus elettrico e gas anche in assenza del requisito della residenza anagrafica, per i clienti economicamente svantaggiati;
  • agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sia per clienti domestici che non domestici;
  • agevolazioni per il servizio di connessione e di attivazione delle forniture;
  • agevolazioni tariffarie per i clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto gas.

Per comunicare a MET Energia Italia un diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali bollette e comunicazioni, puoi inviare una richiesta via email a servizioclienti@metenergiaitalia.it contenente: nome e cognome del cliente, codice POD/PDR ove disponibile o, se non disponibile, il codice cliente e nuovo indirizzo di recapito delle bollette e comunicazioni.

Per maggiori informazioni consulta la presentazione dell’ARERA (da inserire link alla presentazione che allego).

Si evidenzia altresì che con riferimento alle utenze site nelle zone rosse, nelle SAE e nei MAPRE e alle utenze e forniture relative a immobili inagibili nel centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai sensi della Delibera ARERA 111/2021/R/com e s.m.i., i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della bolletta di conguaglio di cui alle Delibere ARERA 252/2017/R/com e s.m.i. e 429/2020/R/com e s.m.i., sono sospesi fino all’emissione di una nuova bolletta di conguaglio ricalcolata sulla base dei recenti provvedimenti di ARERA. Sulle rate non pagate di cui sopra, non verrà applicata la disciplina della morosità per inadempimento delle obbligazioni di pagamento così come prevista dalla regolazione ARERA nel TIMG (Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.) per il Gas Naturale e nel TIMOE (Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e s.m.i.) per l’Energia Elettrica.

Inoltre in conformità alla legge di Bilancio 2024, la normativa di settore (delibera ARERA n. 11/2024/R/com) ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2024 delle agevolazioni tariffarie a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017:

  • automatica per le forniture site in una zona rossa (individuata mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018) e nelle soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE–Strutture Abitative di Emergenza/MAPRE–Moduli Abitativi Provvisori Rurali di Emergenza).
  • su richiesta per le forniture del Centro Italia localizzate nel cratere sismico (Comuni di cui agli Allegati 1, 2, 2 bis d.l. 189/16) e dei Comuni dell’Isola di Ischia (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) inagibili, ovvero che hanno trasmesso la dichiarazione di inagibilità (del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda) o la permanenza dello stato di inagibilità entro il 2021 all’Agenzia delle Entrate e all’INPS territorialmente competente e successivamente a MET Energia Italia.

Delibera 810/2016/R/com

Delibera 252/2017/R/com

Delibera111/2021/R/com

Delibera 2/2023/R/com

Delibera-11-2024-R-com

Presentazione ARERA

Allegato -4- Richiesta agevolazioni utenze TERAMO,RIETI,SPOLETO,MACERATA,ASCOLI PICENO,FABRIANO

Agevolazioni alluvionati

Misure a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici dal 1 maggio 2023

L’ARERA ha pubblicato la delibera 267/2023/R/com, che fa seguito a quanto previsto dal DL Alluvioni (decreto-legge 61/23), in cui sono state previste le seguenti misure:

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

  • Sono sospesi i termini di pagamento per le utenze e forniture site nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, ivi incluse le utenze e le forniture site nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2023 nei territori della Provincia di Pesaro Urbino e della Città metropolitana di Firenze, come individuati nell’allegato 1 al decreto-legge;
  • La durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi alle forniture di energia elettrica e gas site nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23 dovrà essere pari a 4 mesi a decorrere dal 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023 e riguarda tutte le fatture comprese quelle afferenti gli interventi di attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, inclusi i contributi di allacciamento;
  • È facoltà del venditore sospendere anche la fatturazione nel periodo suddetto nei confronti dei beneficiari dei termini di sospensione;
  • Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo 1 maggio – 31 agosto 2023 la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1 maggio 2023

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. RATEIZZAZIONE

  • Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, nel caso di importi almeno pari a 50 euro, dovranno essere rateizzati su un periodo minimo pari a 12 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali;
  • La periodicità di rateizzazione dovrà essere pari a quella di fatturazione ma, su richiesta dell’utente, potrà essere prevista una frequenza maggiore;
  • Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento e comunque entro due mesi dal termine della sospensione, il venditore comunicherà al cliente le seguenti informazioni: gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione; il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale; la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte.

2. MOROSITA’

Nel caso di morosità sorte prima del 1 maggio 2023 il venditore provvederà nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal TIMOE e dal TIMG, in caso di inadempimento del cliente finale, e invierà al cliente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere alla richiesta di sospensione per morosità al distributore.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L’Autorità – con Delibera 390/2023/R/COM – ha disposto fino al 31 ottobre 2023 la proroga delle agevolazioni riferite alla sospensione dei termini di pagamento a favore dei soli clienti titolari di forniture inerenti immobili che siano risultatati compromessi nella loro integrità funzionale a causa degli eventi alluvionali.

Al fine di beneficare di tale proroga sarà necessario inviare, entro il 31 agosto 2023 o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, con la quale si comunica che l’abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, corredata di documento di identità e inviata tramite e-mail alla casella di posta servizioclienti@metenergiaitalia.it inserendo nell’oggetto “Proroga della sospensione dei termini di pagamento – DL Alluvioni” Se desidera ulteriori informazioni o chiarimenti, la invitiamo a contattare il Servizio Clienti ai numeri indicati nella sezione in calce.

Elenco comuni alluvionati

Decreto legge 1 Giugno 2023 n.61

Delibera Arera 390-23

Delibera Arera 267-23

Delibera Arera 216-23

Agevolazioni sisma

Agevolazioni fiscali per eventi sismici in centro Italia e a Ischia

Con le delibere 810/2016/R/com e s.m.i., 252/2017/R/com e s.m.i., 429/2020/R/com e s.m.i., 111/2021/R/com e s.m.i., 503/2021/R/com e s.m.i., 34/2022/R/com e la più recente Delibera ARERA n. 11/2024/R/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha intrapreso azioni a supporto dei clienti finali residenti nelle zone colpite da eventi sismici.

Tra le principali misure adottate si segnalano:

  • sospensione dei termini di pagamento delle fatture;
  • sospensione dell’applicazione dei corrispettivi CMOR;
  • possibilità di accesso o rinnovo del bonus elettrico e gas anche in assenza del requisito della residenza anagrafica, per i clienti economicamente svantaggiati;
  • agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sia per clienti domestici che non domestici;
  • agevolazioni per il servizio di connessione e di attivazione delle forniture;
  • agevolazioni tariffarie per i clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto gas.

Per comunicare a MET Energia Italia un diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali bollette e comunicazioni, puoi inviare una richiesta via email a servizioclienti@metenergiaitalia.it contenente: nome e cognome del cliente, codice POD/PDR ove disponibile o, se non disponibile, il codice cliente e nuovo indirizzo di recapito delle bollette e comunicazioni.

Per maggiori informazioni consulta la presentazione dell’ARERA (da inserire link alla presentazione che allego).

Si evidenzia altresì che con riferimento alle utenze site nelle zone rosse, nelle SAE e nei MAPRE e alle utenze e forniture relative a immobili inagibili nel centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai sensi della Delibera ARERA 111/2021/R/com e s.m.i., i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della bolletta di conguaglio di cui alle Delibere ARERA 252/2017/R/com e s.m.i. e 429/2020/R/com e s.m.i., sono sospesi fino all’emissione di una nuova bolletta di conguaglio ricalcolata sulla base dei recenti provvedimenti di ARERA. Sulle rate non pagate di cui sopra, non verrà applicata la disciplina della morosità per inadempimento delle obbligazioni di pagamento così come prevista dalla regolazione ARERA nel TIMG (Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.) per il Gas Naturale e nel TIMOE (Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e s.m.i.) per l’Energia Elettrica.

Inoltre in conformità alla legge di Bilancio 2024, la normativa di settore (delibera ARERA n. 11/2024/R/com) ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2024 delle agevolazioni tariffarie a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017:

  • automatica per le forniture site in una zona rossa (individuata mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018) e nelle soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE–Strutture Abitative di Emergenza/MAPRE–Moduli Abitativi Provvisori Rurali di Emergenza).
  • su richiesta per le forniture del Centro Italia localizzate nel cratere sismico (Comuni di cui agli Allegati 1, 2, 2 bis d.l. 189/16) e dei Comuni dell’Isola di Ischia (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) inagibili, ovvero che hanno trasmesso la dichiarazione di inagibilità (del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda) o la permanenza dello stato di inagibilità entro il 2021 all’Agenzia delle Entrate e all’INPS territorialmente competente e successivamente a MET Energia Italia.

Delibera 810/2016/R/com

Delibera 252/2017/R/com

Delibera111/2021/R/com

Delibera 2/2023/R/com

Delibera-11-2024-R-com

Presentazione ARERA

Allegato -4- Richiesta agevolazioni utenze TERAMO,RIETI,SPOLETO,MACERATA,ASCOLI PICENO,FABRIANO

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